Riqualificazione energetica
ZONE CLIMATICHE E INCENTIVO FISCALE DEL 65%
Per usufruire dell’incentivo fiscale del 65% per il risparmio energetico, i serramenti e le finestre compresi nella famiglia definita per legge “chiusure apribili e assimilabili” devono rispettare il valore limite di trasmittanza termica U in relazione alla zona climatica in cui viene installato l’infisso.
I circa 8.100 comuni italiani, in base al decreto 412/93, sono divisi in sei zone climatiche in funzione del consumo energetico necessario per mantenere una temperatura di confort all’interno dell’edificio pari a 20°C .
I Comuni del territorio italiano sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche climatiche, in zona A, B, C, D, E, F.
Il parametro utilizzato per differenziare le sei fasce climatiche, indipendentemente dalla locazione geografica, è il “grado giorno GG“, ossia la somma delle differenze di temperatura nell’arco di un intero anno tra l’interno, (assunto convenzionalmente pari a 20°C ) e la temperatura media esterna nell’arco della giornata.
Un serramento, per portare a un effettivo risparmio energetico, deve raggiungere valori di trasmittanza diversi in base alla zona climatica.
Dal 1 ottobre 2015 i valori massimi di trasmittanza termica (W/m2K) di serramenti e cassonetti per zone climatiche fissati per legge sono i seguenti:
A e B=3,20
C=2,40
D=2,10
E=1,90
F=1,7
Per accedere all’agevolazione fiscale è necessario che i serramenti e le porte abbiano valori inferiori o al massimo uguali a quelli sopra riportati.
Dal 1 gennaio 2021 i valori massimi di trasmittanza termica (W/m2K) di serramenti e cassonetti per zone climatiche saranno ancora più restrittivi:
A e B=3,00
C=2,00
D=1,80
E=1,40
F=1,00
Una volta individuata la zona climatica di nostro interesse, si può di conseguenza individuare anche il valore limite di trasmittanza che il serramento deve rispettare per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico.
Sostituendo i serramenti bisogna quindi scegliere prodotti che non superino la trasmittanza limite stabilita per la nostra zona climatica.
Questo requisito potrà essere verificato anche nella certificazione del serramento che il produttore è tenuto a fornire in seguito alla posa in opera e che dovremo conservare per la detrazione fiscale.
Informazioni generali e riqualificazione energetica
Si riporta integralmente il testo pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Agenzia delle Entrare
Attenzione: con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016) è stata prorogate fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
l’installazione di pannelli solari
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Quali spese
La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:
1. interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
2. interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
3. l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
4. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
5. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
6. interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016
per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
In questo caso la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
I beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (in attesa di provvedimento).
Dal 1° gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati.